Rette RSA. La componente del reddito dei figli nell’Isee socio-sanitario

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Rette RSA. La componente del reddito dei figli nell'Isee socio-sanitario

Siamo giunti al termine del primo anno di applicazione del nuovo Isee, e ancora ci arrivano segnalazioni e richieste in merito a come si computa il reddito dei figli nella determinazione della quota di parte sociale delle rette di ricovero in Rsa. Alcuni figli dei pazienti ricoverati ci chiedono se debbano consegnare l'Isee proprio o anche quello dell'intero loro nucleo familiare (!). 
Altri ancora ci comunicano che Comuni e/o strutture li trattano alla stregua di debitori diretti della quota, li intimano di effettuare pagamenti o di depositare l'Isee.
Ribadiamolo. 
1. Il debitore è solo ed unicamente il beneficiario della prestazione, nonché destinatario unico del provvedimento amministrativo di ripartizione dei costi. I figli - ed in generale i parenti dei ricoverati - NON sono direttamente obbligati al pagamento di alcuna quota della retta sociale né verso i Comuni né verso le Rsa, a meno che non si siano autonomamente impegnati, sottoscrivendo atti di garanzia al pagamento (atti che tuttavia noi riteniamo nulli, annullabili ed in frode alla legge). Ogni debito che si dovesse accumulare per rette non corrisposte dà luogo a riscossione coattiva solo nei confronti del debitore, beneficiario della prestazione.
2. Solo il paziente – mai il Comune o la struttura- potrà, se vuole o se rappresentato legalmente da un amministratore di sostegno che vi provveda, chiedere ai figli il pagamento di una somma a titolo di alimenti (art.433 e ss.), in via bonaria o a seguito di un procedimento giudiziario civile, del tutto distinto dal procedimento amministrativo di inserimento in Rsa e determine comunali sulla ripartizione costi.
3. I figli, effettuando spontaneamente (non essendovi alcun obbligo) la consegna del proprio ISEE nei termini che seguono, aiutano il proprio genitore a richiedere un beneficio economico alla prestazione, altrimenti irrichiedibile. Nel senso che se il paziente ha un figlio, in assenza di detta sua componente aggiuntiva, si avrà come conseguenza, che la quota sociale della retta, sia posta interamente a suo carico.

Ecco come si calcola la componente aggiuntiva per ogni figlio
Chiarito ciò, vediamo come i redditi dei figli possono aggiungersi all'Isee socio-sanitario del genitore ricoverato. L'isee del figlio, non è un ISEE classico*, ma è una forma di ISEE particolare che cumula il solo suo reddito (ISR) ad un venti per cento del suo patrimonio (ISP) senza redditi e patrimoni degli altri componenti del nucleo familiare.
Ecco le tappe per il calcolo, riportate nell'All. 2 comma 1 del D.lgs 159/2013

a) e' calcolato l'ISE, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, riferito al solo figlio, indipendentemente da redditi e patrimoni appartenenti ad altri componenti il suo nucleo familiare*;
A questo riguardo occorrerà tener conto delle pronunce del Tar Lazio (sez. I, n. 2454/15, n. 2458/15 e n. 2459/15) che escludono – almeno fino a pronuncia definitiva- dal computo i redditi esenti a fini Irpef (fra cui indennita' di accompagnamento, pensione sociale, pensione di invalidita', indennità e assegni riservati agli invalidi civili, ciechi, sordi ecc).

b) le donazioni di cui all'articolo 6, comma 3, lettera c), non entrano nel calcolo di cui alla lettera a);
Si tratta di quelle donazioni che, per esser state effettuate dal beneficiario verso i figli, vengono considerate già nell'Isee del beneficiario richiedente la prestazione:
[c) le donazioni di cespiti parte del patrimonio immobiliare del beneficiario avvenute successivamente alla prima richiesta delle prestazioni di cui al presente comma continuano ad essere valorizzate nel patrimonio del donante....]

c) l'ISE di cui alla lettera a) e' diviso per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare di appartenenza;
Ciò consente di valorizzare i carichi familiari di appartenenza.

d) al valore di cui al punto c) e' sottratto un ammontare di euro 9.000;

e) se la differenza di cui al punto d) e' positiva, tale differenza e' moltiplicata per 0,2; se la differenza e' negativa, non vi e' componente aggiuntiva;
Ciò significa che, se si supera la soglia di esenzione, quanto sin qui rilevato rileverà nella componente aggiuntiva solo nella misura di un quinto.

f) la componente aggiuntiva e' ottenuta dividendo l'ammontare di cui alla lettera e) per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare del beneficiario.
Quanto residua dovrà comunque ulteriormente esser sottoposto alla demoltiplicazione della scala di equivalenza del nucleo di appartenenza, consentendo un'ulteriore valorizzarizzazione dei carichi familiari di appartenenza.

Si ricorda infine che detta componente aggiuntiva non verrà conteggiata nell'Isee socio-sanitario del genitore, laddove il figlio o un componente del suo nucleo familiare sia stata accertata una condizione di disabilità, media, grave o non autosufficienza.

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