Brexit. La procedura di recesso dalla UE

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Sbigottiti, increduli, indignati, infuriati. Ci siamo sentiti in tutti i possibili modi, all'indomani del referendum con cui i britannici hanno votato per la Brexit.

Ma cosa è cambiato e cosa cambierà nel quadro istituzionale di riferimento?

Prima delle modifiche al Trattato di Lisbona, non esisteva una exit strategy dall'Unione Europea. Da Lisbona in poi (13 novembre 2007), invece, si è prevista la possibilità di recedere, istituendo una procedura ad hoc all'art. 50 del Trattato sull'Unione Europea (TUE), ad oggi non ancora attivata.

Si tratta di una procedura lunga e sofferta, non a caso. Si è inteso rendere difficile l'uscita, fino ad allora, neppure prevista.

Il referendum, lo si sa, non ha nessuna conseguenza giuridica diretta nei confronti della posizione del Regno Unito come Stato membro, ma semmai costituisce un presupposto perché quest'ultimo chieda - di poter uscire dall'Unione.

L'art. 50 paragrafo 2, infatti, prevede che le procedure di recesso abbiano inizio solo con una espressa notificazione della volontà del Paese al Consiglio Europeo (organo che riceve detta notificazione). Una volta esperita detta “formalità” si apre una stagione di trattativa su come ed a quali condizioni lo Stato uscente potrà uscire dall'Unione. Detta trattativa potrebbe anche non riguardare affatto i futuri rapporti delle parti, non avendo l'accordo di recesso questa funzione.

I futuri rapporti, tuttavia, potrebbero esser oggetto della medesima trattativa e del medesimo accordo ed in tal caso, definire la questione.

La procedura che si porrà in atto per le trattative (di recesso e di eventuale accordo sui rapporti futuri) sarà quella ordinariamente prevista all'art. 218 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) relativo ai rapporti con i Paesi terzi (ossia estranei all'UE).

Nel trattato sul recesso si dovrà stabilire la data in cui i trattati europei non si applicheranno più nel Regno Unito. Se però, allo scadere dei due anni che seguono alla notificazione su menzionata non si addivenisse ad un accordo, detta inapplicabilità diverrà operativa in modo automatico, come prevede il paragrafo 3 dell'art. 50. Fatti salvi accordi comuni fra le parti sulla proroga del termine biennale in questione. Detto automatismo giocherà un ruolo importante nelle trattative che potrebbero anche pendere inerti per scelta tattica dell'Unione.

Fino ad allora, trattative a parte, nulla cambia. Anzi, quasi nulla. Nel caso della Brexit, si è già materializzato un immediato risultato giuridico, ossia la caducazione dell'intesa intercorsa fra l'Unione Europea ed il Regno Unito in data 19 febbraio 2016, chiamata “decisione anti-brexit”.

Di che si tratta? Si tratta di un recente accordo fatto per scongiurare l'uscita del Regno Unito, con cui l'UE si impegnava a garantire l'entrata in vigore di una serie di disposizione su temi delicati, (sulla gestione efficace dell'unione bancaria, sull'interpretazione dei trattati su alcune questioni di integrazione europea e sulle competenze dell'unione ecc...), ma solo in caso di esito referendario favorevole alla permanenza nell'Unione. In altre parole, si era tenuto caldo, fino al risultato, un pacchetto di regole (che la campagna elettorale inglese avrebbe potuto sfruttare a favore del Remain ma che non è servita o non è stata ben usata) che avrebbero premiato il Regno Unito della sua (saggia) decisione. Il pacchetto, neanche a dirlo, mirava da attenuaregli obblighi – già molto attenuati per gli inglesi– derivanti dall'appartenenza all'UE.

Adesso si tratterà di capire quando il Regno Unito attiverà la notifica per il recesso, e come riuscirà a gestire (c'è chi dice a rimangiarsi) una decisione referendaria che già all'indomani del voto, non piace più neppure a chi l'ha votata e che non conviene a nessuno. C'è da augurarsi che nel frattempo i populismi ed i “contrismi” di tutta Europa non seguano il cattivo esempio.

Per quanto imperfetta, l'Unione Europa è l'unica casa che ha garantito settant'anni di pace. E' ancora da costrure, ma non c'è casa alternativa nei nazionalismi di vecchia data.

 

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